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CCNL Area FL: gli incarichi dirigenziali


Ai dirigenti che conseguiranno le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall’amministrazione, sarà attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.

In sede di contrattazione integrativa sarà definita:

-la percentuale del maggior valore della retribuzione di risultato sopra citata;

-la limitata quota massima di dirigenti valutati a cui verrà attribuito il maggiore valore della retribuzione di risultato;

– la possibile correlazione tra l’effettiva erogazione di una quota delle risorse di cui all’art. 57 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato), comma 2, lett. d),  e il raggiungimento di uno o più obiettivi, riferiti agli effetti dell’azione dell’ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili.

Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 5 possono definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%.3. La misura percentuale di cui al comma 2 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e di cui all’art. 66 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1, lett. b).

Il maggior valore della retribuzione di risultato da riconoscere ai dirigenti che conseguiranno valutazioni più elevate non si applicano laddove il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione è inferiore a 5.

L’art. 50 prevede l’istituzione del Comitato dei Garanti, la cui nomina spetterà agli enti con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, secondo le previsioni dell’art. 22 del D.Lgs.n.165/2001, anche attraverso il ricorso a forme di convenzione tra più enti, e ne disciplineranno la composizione ed il funzionamento prevedendo in ogni caso la partecipazione di un rappresentante eletto dai dirigenti.


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