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CCNL Area FL: gli incarichi dirigenziali


L’ARAN e i Sindacati rappresentativi hanno sottoscritto a distanza l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2016-2018 per  i dirigenti pubblici delle Regioni ed Autonomie locali, Dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi del SSN e Segretari comunali e provinciali.

L’ipotesi di CCNL definisce un nuovo sistema di incarichi, volto a valorizzare la carriera dirigenziale, anche professionale, e il relativo sistema di verifica e valutazione.

Il contratto dispone all’art. 48 che:

– tutti i dirigenti dell’ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale;

– con il provvedimento di conferimento, l’ente individua l’oggetto, la durata dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice;

-la durata degli incarichi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge;

– per il conferimento di incarichi dirigenziali, gli enti si dovranno attenere al principio generale della rotazione degli stessi, ai sensi delle norme vigenti, anche con riferimento a quanto previsto per i dirigenti delle avvocature civiche e della polizia locale dall’art.1, comma 221, della legge 208/2015.

L’art. 31 dispone che, se a seguito di processi di riorganizzazione gli enti abbiano revocato gli incarichi dirigenziali in corso, ai dirigenti a cui venga conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell’ente, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, agli stessi dovranno essere riconosciuti un differenziale di retribuzione di posizione, così determinato:

in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale compresa tra il 50 e il 100% di quella connessa al precedente incarico, che si ridurrà progressivamente fino alla data di scadenza dell’incarico precedentemente ricoperto.

Nei due anni successivi a tale data, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si ridurrà di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cesserà di essere corrisposto dall’anno successivo;

nella retribuzione connessa al precedente incarico non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti.

L’onere per i differenziali di posizione sarà posto a carico dei fondi di cui all’art. 57 e all’art 90.

In sede di contrattazione integrativa saranno individuati i criteri per la determinazione della percentuale sopra citata, nonché le risorse a copertura del conseguente onere, dando priorità alle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione.

La nuova disciplina non trova applicazione, pur in presenza di processi di riorganizzazione, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa.

La disciplina di cui al citato articolo non trova applicazione invece nei confronti dei Segretari.

In materia di retribuzione di risultato, l’art. 30 dispone che la retribuzione di risultato debba essere attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai segretari comunali e provinciali, fermo restando che l’erogazione può avvenire solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.


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