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Piemonte, del. n. 63 – Il ripiano delle perdite degli organismi partecipati


Il soccorso finanziario effettuato da parte dei comuni soci nei confronti dei propri organismi partecipati è da escludersi qualora questi ultimi versino in condizioni di reiterate perdite di esercizio.

Questo quanto espresso dalla Corte di Conti, Sez. Contr. Piemonte, con la deliberazione n. 63/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 giugno 2020.

Nel caso di specie, in seguito all’esame della relazione redatta dall’organo di revisione dei Conti di un Comune, ex art. 1, comma 166 della legge 266/2005, in riferimento al rendiconto 2018, il Magistrato istruttore ha avviato un’indagine sulla gestione dell’ente locale, in particolare riguardo alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute nell’anno 2018.

Durante gli approfondimenti istruttori di cui sopra sono emerse criticità  in merito alla grave situazione gestionale di una società partecipata dall’Ente al 36,59%, la quale svolge attività di trasporto pubblico locale (TPL), garantendo anche il servizio di scuolabus per alcuni dei comuni soci, e che risulta in continua perdita di esercizio dal 2012 sino al 2018.

Il Comune in questione, nell’ambito della revisione periodica delle partecipazioni societarie, effettuata nel 2018 con riferimento alle partecipazioni detenute nel 2017, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016, aveva individuato assieme agli altri comuni soci, una serie di misure di razionalizzazione da attuarsi nel 2019 volte al contenimento dei costi di funzionamento della predetta società.

Sebbene le perdite riscontrate dalla società partecipata siano sempre state ripianta dalla società stessa attraverso l’utilizzo di proprie riserve disponibili fino ad esaurimento, ciò ha determinato infine una significativa erosione del proprio patrimonio netto e progressivo deterioramento della liquidità aziendale.

Il Comune nel frattempo ha effettuato l’accantonamento obbligatorio previsto dall’art. 21 del d.lgs. 175/2016, calcolato in relazione alle perdite di bilancio future della società partecipata, applicando la gradualità disposta dall’art. 1, comma 552 della legge 147/2013.

A causa però delle reiterate perdite di esercizio, la Società, previa verifica delle proprie prospettive di operatività in continuità aziendale, ha predisposto un Piano di ristrutturazione aziendale, che ad avviso della presente Sezione, prevede un significativo intervento da parte dei soci nel biennio 2019-2021, al fine di sostenere patrimonialmente la società ed evitare la messa in liquidazione della stessa.

La magistratura contabile, nella deliberazione in commento, ha evidenziato come in assenza dei predetti interventi da parte dei comuni soci la Società si troverebbe ad avere perdite di esercizio tali da ridurre di oltre 1/3 il capitale sociale, ex art. 2446 del c.c.,  che per le SPA, quale è la società partecipata in questione, comporta la dovuta riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite accertate, e se a seguito della predetta riduzione il capitale sociale si riducesse al di sotto del minimo legale stabilito dall’art. 2327 del codice civile, ovvero al di sotto di  120.000 euro, in tal caso di dovrà contemporaneamente effettuare la predetta riduzione e aumentare il capitale sociale per una cifra non inferiore all’importo minimo di cui sopra  o disporre la trasformazione della società, ex art. 2447 del codice civile.

La presente Sezione ha ricordato che le perdite d’esercizio conseguite da un organismo partecipato, qualora non siano ripianate da quest’ultimo, spetterà all’ente socio accantonare l’importo della perdita in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta in un apposito fondo vincolato nel bilancio di previsione dell’anno successivo.

Viene dunque così a crearsi una relaziona diretta tra le perdite registrate dall’organismo partecipato e la conseguente contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibile per l’ente socio a preventivo, al fine di responsabilizzare maggiormente gli enti locali al perseguimento di una sana gestione degli organismi partecipati.

Il meccanismo dell’accantonamento imposto dal legislatore nazionale  consente una verifica costante delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali, in ottica di salvaguardare  gli equilibri finanziari  presenti e futuri degli enti soci stessi; infatti le somme accantonate nel fondo vincolato sopra citato torneranno nuovamente nella disponibilità dell’ente socio qualora lo stesso ripiani le perdite di esercizio o dimetta la partecipazione  oppure qualora il soggetto partecipato venga posto in liquidazione nonché qualora sia lo stesso soggetto partecipato a ripianare le proprie perdite (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr, Liguria, del. n. 24/2017).

L’obbligo di accantonare quote di bilancio da parte dell’ente socio, in relazione a risultati gestionali negativi dei propri organismi partecipati, non comporta l’obbligo da parte dell’ente socio di ripianare le perdite o di assumersene direttamente i debiti del soggetto partecipato.

Oltre a ciò, la magistratura contabile ha ricordato che, seppur in presenza degli accantonamenti effettuati nel rispetto dell’art. 21 del d.lgs. 175/2016 (TUSP), il soccorso finanziario nei confronti degli organismi partecipati da parte dei comuni soci debba considerarsi precluso laddove gli stessi versino in condizioni di reiterate perdite di esercizio, al fine di rispettare quanto previsto dal diritto europeo in materia di aiuti pubblici alle imprese.

Da ciò ne deriva che, qualora l’ente socio assorbisse a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato, pur in presenza degli accantonamenti prudenziali di cui all’art. 21 del TUSP, l’ente sarà tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando le ragioni economiche- giuridiche di tale operazione, le quali devono fondarsi sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile.

Infine, la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, ha invitato l’ente ad adottare tempestivamente misure nei confronti della società partecipata volte a monitorare costantemente la situazione economica finanziaria della società nonché ad assumere tutte le iniziative necessarie per il superamento delle criticità evidenziate (ex art. 147 quater del d.lgs. 267/2000)  e ad operare, nel rispetto delle previsioni di legge, in funzione del ripristino dell’equilibrio finanziario della predetta società di TPL, nonché  trasmettere alla presente Sezione una relazione circo lo stato di attuazione e gli effetti di tali provvedimenti assunti, corredata dal parere motivato dell’organo di revisione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 63 – 20


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