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Liguria, del. n. 24 – Società in liquidazione: utilizzo fondo vincolato per copertura perdite


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare le risorse accantonate nel fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati per la copertura del piano di liquidazione della società partecipata.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 24/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 marzo, hanno ribadito che l’adempimento dell’obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l’insorgenza a carico dell’Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato.

Ciò in quanto l’introduzione del meccanismo dell’accantonamento, imposto prima dall’articolo 1, commi 550-552 della legge 147/2013 ed attualmente dall’articolo 21 del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), non ha significato il venir meno dei limiti al “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati (articoli 5, comma 1, e 14, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 175/2016).

Secondo le norme di diritto comune, infatti, nelle società di capitali, ovvero il solo tipo di società per cui è possibile la partecipazione di un’amministrazione pubblica (art. 3, d.lgs. 175/2016), per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (articoli 2325, comma 1 e 2462, comma 1, Codice civile).

In assenza di alcuna deroga sul punto, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota capitale detenuta (solo in ipotesi assai particolari, il sistema prevede eccezionalmente la responsabilità illimitata del socio unico – art. 2325, comma 2 e art. 2462 comma 2, Codice civile – o del soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento di cui agli art. 2497 e seguenti del Codice civile).

Di conseguenza, indipendentemente dalla fonte di copertura destinata all’ipotetica operazione di accollo dei debiti di società in liquidazione, il soccorso finanziario deve ritenersi, in generale, non ammissibile, salvo che in via assolutamente straordinaria al verificarsi di particolari e circoscritti presupposti e previa circostanziata dimostrazione dell’interesse pubblico concreto perseguito (la legittimità di un’operazione di tale natura, ad esempio, è stata riscontrata dai magistrati contabili solo con riferimento a poche situazioni concrete, in particolare nell’ipotesi della necessità di recuperare al patrimonio comunale beni societari indispensabili per la prosecuzione dell’erogazione di servizi pubblici fondamentali, o nel caso di pregresso rilascio di garanzia dell’Ente per l’adempimento delle obbligazioni della società).

Al riguardo, è da escludere che il concreto interesse pubblico all’operazione possa essere identificato con la mera esigenza di soddisfare i creditori sociali, verso i quali l’Ente invece non ha alcun obbligo in virtù dei principi comuni in tema di autonomia patrimoniale delle società di capitali e di responsabilità patrimoniale limitata del socio (quantunque unico e pubblico).

Di conseguenza, risulta assai arduo spiegare in termini di razionalità economica l’eventuale decisione di un accollo dei debiti di una società in liquidazione, la quale, per definizione, non può assicurare alcuna prospettiva di una più efficiente prosecuzione dell’attività sociale caratteristica.

L’Ente che, in ipotesi, procedesse in tal senso dovrebbe congruamente motivare in ordine alle diverse valutazioni di utilità in cui ritenesse di rinvenire il concreto interesse pubblico idoneo a giustificare l’implicita rinunzia al vantaggio della limitata responsabilità patrimoniale della sua veste di socio.

Si segnala il seminario di studi “Società: gli adempimenti dopo il d.lgs.175/2016

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 24 – 17


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