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Le novità contenute nella legge di conversione del d.l. Cura Italia


L’art. 92 in materia di “Disposizioni in materia di trasporto  marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli  ”, è stato così modificato dalla legge di conversione:

  1. Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale.

Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l’anno 2020;

  1. Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni relativi al periodo compreso tra la data di entrata di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020.

Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale;

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi;
  2. In considerazione dello stato di emergenza nazionale, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Con il decreto di conversione del d.l.  del 17 Marzo 2020 n. 18, è stato introdotto il comma 4 bis, il quale prevede che ,al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale  e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Le disposizioni del presente comma  non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali.

Inoltre è stato aggiunto il comma 4 ter , il quale prevede che: Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

E’ stato aggiunto anche il comma 4 quater il quale prevede che, l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 bis   e 4 ter   è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


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