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Le novità contenute nella legge di conversione del d.l. Cura Italia


All’Art. 103 in materia di “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” la legge di conversione ha introdotto il comma 1 bis, il quale prevede che “Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”.

Il comma  2 dell’articolo in commento è stato sostituito dalla legge di conversione, che ha inoltre  aggiunto nuovi commi, si riportano di seguito le novità:

-Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione  si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

comma 2  bis ha previsto che, il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione;

comma 2  ter  ha previsto che,  per i contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori;

comma 2  quater  ha previsto che, i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

  1. a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b)le autorizzazioni al soggiorno ;

  1. c) i documenti di viaggio;
  2. d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
  3. e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare;
  4. f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari, compreso ricerca, blue card, trasferimenti infra societari;

comma 2  quinquies  ha previsto che,  le disposizioni di cui al comma 2 quater   si applicano anche ai permessi di soggiorno e  alle richieste di conversione.

Il comma 3 dell’articolo in commento è stato così modificato dalla legge di conversione:

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 199, nonché dei relativi decreti di attuazione”.

Il comma 6 è stato così riscritto dalla legge di conversione “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al   1° settembre 2020”, inoltre la legge di conversione ha aggiunto il comma 6 bis secondo cui il termine di prescrizione di cui all’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprenderà a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

La legge di conversione del d.l. 18/2020 ha aggiunto gli articoli  125 bis  e 125 ter riguardanti rispettivamente  la “Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico “   e   “Clausola di salvaguardia”.


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