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Coronavirus: il DPCM 26 aprile


E’ stato pubblicato nella G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”.

Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicheranno dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del DPCM 10 aprile 2020.

Continuano a trovare applicazione le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione.

Il provvedimento in commento dispone all’art. 1 quanto segue:

  • sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è invece in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • è vietata la mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  • è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco potrà disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto del divieto di assembramento;
  • l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto sopra previsto, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro; il Sindaco potrà disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse;
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è invece consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;
  • rimangono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, saranno emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

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