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Coronavirus: il DPCM 26 aprile


Il decreto dispone all’art. 2, in materia di “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” quanto segue:
1)         sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell’allegato al presente decreto.
L’elenco dei codici (c.d. CODICI ATECO) di cui all’allegato 3 potrà essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del d.l. 18/2020 in materia di lavoro agile e utilizzo di congedi, ferie pregresse, rotazione e altre misure previste dalla contrattazione collettiva, e dall’art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali;
2)         Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
3)         Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione;
4)         E’ consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
5)         Le imprese titolari di autorizzazione generale per lo svolgimento di servizi postali di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dovranno assicurare prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità;
6)         Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6 al presente decreto, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7 al presente decreto, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8 al presente decreto.
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
7)         Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione;
8)         Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
9)         Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020;
10)       Le imprese, le cui attività sono consentite dal 27 aprile 2020, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal punto 6;
11)       Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio dovranno essere comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 al presente decreto e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione proporrà tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del d.l. 19/2020, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.

Le disposizioni previste del presente articolo, commi 7, 9 e 11 si applicheranno dal 27 aprile 2020, cumulativamente alle disposizioni contenute nel DPCM 10 aprile 2020; i restanti commi invece si applicheranno dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020.

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DPCM 26 aprile 2020


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