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Emergenza sanitaria e procedure di gara: l’atto di segnalazione ANAC


L’ANAC ha pubblicato sul proprio sito l’atto di segnalazione, delibera n. 339 del 9 Aprile 2020 concernente “l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del d.l. n. 18 del 17 Marzo 2020 così come modificato dal d.l. n. 23 dell’ 8 Aprile 2020 nel settore dei contratti pubblici”.

L’Autorità ha ricordato che il d.l. 18/2020 ha disposto una sospensione dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, e che non si debba tener conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

La disposizione in commento ha altresì disposto che le p.a. adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità  per quelli da considerare urgenti. Inoltre, vengono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento ed il termine del 15 aprile 2020, previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del predetto decreto, è prorogato al 15 maggio 2020.

L’Autorità, nella delibera in commento, ha richiamato l’attenzione sulle procedure di gara, al fine di favorire una celere ripresa delle attività economiche ed ha suggerito la previsione di opportune misure volte ad agevolare le attività di competenza delle p.a., nel rispetto delle misure restrittive anticontagio da COVID-19.

L’Anac ha inoltre ricordato che:

  • una sospensione generalizzata delle procedure di gara (sia quelle d’urgenza che quelle negoziate) può comportare il rischio di un blocco dell’attività amministrativa, a danno degli utenti;
  • con delibera 312 del 9 aprile 2020 ha fornito indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 sullo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica e sull’esecuzione delle relative prestazioni;
  • con delibera n. 312 del 9 aprile 2020 ha suggerito alle stazioni appaltanti di adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto, valutando l’opportunità di rispettare i termini originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19;
  • le stazioni appaltanti, qualora il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano, possono sospendere alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti e svolgere le procedure di gara con modalità telematiche;
  • con delibera n. 312/2020 ha fornito suggerimenti anche con riferimento alla fase di esecuzione del contratto, volti a scongiurare difficoltà operative direttamente connesse all’emergenza sanitaria che potrebbero dar luogo all’applicazione di penali per i ritardi nell’esecuzione.

L’Anac, con il presente atto di segnalazione, ha prorogato la sospensione dei termini procedimentali fino al 15 maggio 2020, e in considerazione della possibilità di un ulteriore differimento di tale termine da parte del legislatore nazionale, al fine di non paralizzare gli approvvigionamenti, con danno alla collettività, ha evidenziato la necessità che le stazioni appaltanti adottino specifiche misure in luogo di una generalizzata applicazione della sospensione dei termini disposta dai recenti decreti legge n. 18 e n. 23 del 2020.

Infine, l’Autorità ha segnalato l’importante necessità di prevedere, anche in vista della ripresa delle attività produttive, nella cd. “fase 2”, misure ad hoc in merito allo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici e all’esecuzione dei conseguenti contratti, ritenendo che l’applicazione delle disposizioni in generale per i procedimenti amministrativi possa creare rilevanti problemi applicativi al settore dei contratti pubblici, date le sue specificità.

Leggi la delibera
Anac Delibera n. 339 del 9 aprile 2020 Atto Segnalazione n. 4

 


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