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Congedo per Covid-19: i chiarimenti dell’Inps


L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, contenente “chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’art. 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità ”.

A seguito di molteplici richieste di chiarimento circa le modalità di richiesta del congedo COVID-19 di cui all’art. 23 del d.l. 18/2020 e sulla compatibilità di tale istituto con la fruizione di altri tipi di permessi o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare, l’INPS ha precisato che:

  • Il congedo disposto dall’art. 23 del decreto in commento è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposta dal DPCM 4 marzo 2020, e che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio).

La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;

  • I lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo 2020 fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
  • durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);
  • il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 si intende quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia.

I coniugi separati o divorziati si considerano appartenenti allo stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi si considerano appartenenti al medesimo nucleo familiare anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti.

Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore;

  • ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015 e dell’art. 4, comma 15 quater del d.l. 4/2019 per “in stato di disoccupazione” si intendono i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
  1. non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  2. sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Fuori da queste ipotesi si è in presenza di un soggetto non lavoratore, vale a dire di un soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo.

L’INPS ha chiarito altresì che il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni. In presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, l’Istituto previdenziale procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente per prima e respingerà le successive.


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