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Congedo per Covid-19: i chiarimenti dell’Inps


Sono incompatibili con il congedo COVID-19:

  • la richiesta del bonus per i servizi di baby-sitting, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
  • la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale;
  • la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio;
  • lo status di genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro;
  • la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

In caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.

Qualora il genitore lavoratore sia destinatario di un trattamento di integrazione salariale, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, se vuole avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare per la fruizione del congedo COVID-19, in tal caso i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili;

  • il congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti in caso di unico figlio.

Sono invece compatibili con il congedo COVID-19:

  • la malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale;
  • la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore;
  • con il congedo di maternità/paternità solo se ci sono più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del predetto congedo di maternità/paternità;
  • la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
  • la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
  • la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività;
  • la fruizione da parte del genitore qualora l’altro genitore sia un lavoratore part-time o intermittente anche durante le giornate di pausa contrattuale di quest’ultimo;
  • la percezione di una delle indennità ex artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto in commento sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare.

Infine, l’INPS ha ribadito, in merito ai permessi ex lege 104/1992, che:

– il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto), anche se fruiti per lo stesso figlio;

– sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio;

– le 12 giornate di permesso previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali previste per tali permessi dalla legge n. 104/1992;

– in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non sono riconosciute le giornate di permesso ex lege 104/1992;

– in caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le predette 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale;

– è possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Leggi il messaggio
Inps Messaggio1621, del 15.04.2020


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