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Piemonte, del. n. 36 – Garanzie a favore di Società in house


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’idoneità di una lettera di patronage, vantata dai creditori ma che non risulterebbe essere in possesso dell’ente, sottoscritta dall’ex Sindaco in difetto di competenza e di procedura ad obbligare l’ente a soddisfare le pretese dei creditori di una società in house posta in liquidazione, in misura eccedente al valore della partecipazione posseduta dal Comune.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 36/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 aprile 2020, hanno precisato che, sebbene il quesito sia parzialmente inammissibile in quanto attinente al regime di efficacia e validità degli atti la cui risoluzione è sottoposta alla giurisdizione di altri organi, civili o amministrativi, l’esistenza di una lettera di patronage, emessa a nome dell’ente controllante per i debiti contratti dalla società in house, è configurabile come potenziale fonte di indebitamento a carico del bilancio dell’ente, che dovrà pertanto operare i necessari accantonamenti contabili al fondo rischi e passività potenziali, ai sensi dell’Allegato 4/2, punto 3.17 del d.lgs. 118/2011 (Corte dei Conti, Sez. Aut., del. n. 30/2015).

I magistrati contabili, richiamando quanto disposto dall’Allegato 4/2, punto 3.17 del d.lgs. 118/2011, hanno ricordato che gli enti locali devono fare particolare attenzione in merito alle scelte di indebitamento, che dovranno essere adeguatamente soppesate sia per entità che per riflessi sugli equilibri economici-finanziari nell’esercizio in corso e nei successivi.

Oltre a ciò la magistratura contabile ha ricordato che ai sensi dell’art. 119, ultimo comma della Costituzione, gli enti locali possono indebitarsi solo per spese di investimento, e che la concessione di garanzie a favore di terzi incide sulla capacità complessiva di indebitamento degli enti locali soggiacendo al suddetto limite costituzionale; infine la presente Sezione ha ricordato che gli enti locali possono rilasciare fidejussioni soltanto in base a quanto previsto dai propri regolamenti di contabilità, ex art. 74 del d.lgs. 118/2011.

La presente Sezione, nella deliberazione in commento, ha ricordato che ai sensi dell’art. 204, comma 1 del d.lgs. 267/2000 sono escluse dal calcolo del limite quantitativo di indebitamento dell’ente le rate sulle garanzie prestate, per le quali l’ente abbia provveduto ad accantonare l’intero importo del debito al fondo rischi, poiché per effetto di tale accantonamento si consente la copertura degli oneri conseguenti all’eventuale escussione del debito per il quale è stata concessa la garanzia.

Secondo la magistratura contabile, per “garanzia” si devono intendere tutti i negozi giuridici attualmente riconducibili a tale categoria e non soltanto ai contratti aventi natura fidejussoria, ex art. 207 del d.lgs. 267/2000, ma bensì ogni negozio giuridico, fra cui anche la lettera di patronage, caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a traferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, le lettere di patronage con cui un ente locale si impegna a mantenere una società partecipata in condizioni di solvibilità, sono considerabili come forme di indebitamento soggette ai limiti disposti dall’art. 204 del d.lgs. 267/2000.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 36 – 20


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