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Autonomie, del. n. 30 – Il rilascio di garanzie da parte degli enti


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 30/2015, pubblicata sul sito il 10 novembre, hanno chiarito che la concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti, indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto a cui vengono concesse (società in house providing oppure incluse nell’elenco ISTAT).

Di conseguenza, il rilascio di garanzie può essere effettuato solo se l’investimento determina un profitto per l’ente che lo effettua, essenzialmente riconducibile all’acquisizione di un nuovo corrispondente valore all’interno del patrimonio.

Le rate sulle garanzie prestate possono essere escluse dal calcolo dei limiti di indebitamento solo nel caso in cui l’ente accantoni nel bilancio una somma pari all’intero importo del debito garantito.

La sezione Autonomie, intervenuta in merito alla corretta interpretazione degli articoli 75 e 62 del d.lgs. 118/2011, in materia di indebitamento e armonizzazione contabile, ha ribadito altresì la vigenza dell’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010, che vieta il rilascio di garanzie a favore delle società partecipate non quotate con perdite reiterate per tre esercizi consecutivi.

Si segnala il seminario di studi “Organismi partecipati: l’attuazione del piano di razionalizzazione” in programma a Firenze il 20 novembre p.v

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 30-15

 


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