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Lombardia, del. n. 54 – Sospensione servizio scolastico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito a se fosse possibile, sotto il profilo contabile, corrispondere a cooperative sociali, che gestiscono il servizio scolastico dell’infanzia paritaria, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per emergenza sanitaria Covid19, la differenza tra quanto già preventivato dal contratto e quanto verrà riconosciuto ai lavoratori dalla cassa integrazione straordinaria o da altro ammortizzatore sociale.

I Magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 54/2020, pubblicata sul sito della sez. regionale di controllo il 2 Aprile 2020, hanno ritenuto la richiesta del parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché le sezioni non possono pronunciarsi su questioni che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni della stessa corte, ovvero il parere potrebbe essere fornito solo su questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto.

Si ricorda che secondo la deliberazione 5/2006 della sez. Autonomie, “la materia della contabilità pubblica non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale”. Successivamente la sez. Autonomie, con delibera 24/2019 ha chiarito che” la funzione consultiva della corte non può espandersi in riferimento a quesiti che riguardano comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione  della procura della stessa corte dei conti o di altri organi giudiziari al fine di evitare che pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione”.

Si ricorda inoltre che la questione posta dall’ente locale all’attenzione dei magistrati contabili della Lombardia è regolamentata (in modo molto controverso) dall’articolo 48 del d.l. 18/2020, norma che dovrebbe essere modificata dalla legge di conversione in corso di discussione dal Parlamento in questi giorni, proprio al fine di fornire un’interpretazione autentica che possa chiarire i numerosi dubbi che l’attuale dato testuale ha fatto sorgere.

Per tali motivi, la richiesta del parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 54 – 20


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