E’ stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il dl n. 18/2020, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Decreto stabilisce, tra le altre, misure di sostegno del lavoro per dipendenti pubblici:
CONGEDO STRAORDINARIO, ex art.25
A decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori hanno diritto a fruire dello specifico congedo straordinario e relativa indennità. Il congedo e l’indennità non spetta nei casi in cui uno e entrambi i genitori stiano già fruendo di analoghi benefici. L’erogazione dell’indennità, nonché le modalità di fruizione del congedo sono a cura della p.a. datrice di lavoro.
Il congedo straordinario può essere usufruito in modo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per figli di età non superiore ai 12 anni, per il suddetto congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcola secondo le modalità prevista dall’art. 23 del d.lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
Gli eventuali periodi di congedo parentale e prolungamenti di congedo, ex artt. 32 e 33 del d.lgs. 151/2001, fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono convertiti nel congedo straordinario di cui al presente decreto legge, con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
La fruizione del congedo straordinario può essere fruita alternativamente da entrambi i genitori.
Il limite di età sopra indicata non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
I genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine o grado, senza corresponsione di indennità e né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Le presenti disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.
ESTENSIONE PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992, ex art. 24
Il numero dei giorni di permesso retribuito, ex art. 33, comma 3 della legge 104/1992, sono estesi a complessivi 12 giorni usufruibili nel mese di marzo e aprile.
Tale beneficio è riconosciuto anche al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale, impegnati nell’emergenza sanitaria da COVID-19 e del comparto sanità;
BONUS BABY SITTER, ex art. 25
Anche al personale del settore sanitario, pubblico o privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari è riconosciuto il bonus per l’acquisto dei servizi di baby- sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, in alternativa al congedo straordinario. Il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro. Il bonus è riconosciuto anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per accedere al bonus baby-sitter i dipendenti dovranno presentare apposita domanda tramite canali telematici dell’INPS, secondo le modalità tecniche- operative prevista da quest’ultimo, in cui dovranno essere indicati contestualmente anche il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare;
ESTENSIONE PERMESSI PER SINDACI, ex art. 25
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria a livello nazionale, i permessi per i sindaci previsti dall’art. 79, comma 4 del d.lgs. 267/2000, per assenza dal rispettivo posto di lavoro per un massimo di 48 ore, posso essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici, le assenza di lavoro derivanti dalla presente disposizione sono equiparate a servizio prestato a tutti gli effetti di legge, ex art. 19, comma 3 del d.l. 9/2020.
Leggi il decreto legge
dl 17 marzo 2020, n. 18 Cura Italia