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Lazio, del. n. 101 – Gestione residui enti dissestati


Il Commissario straordinario di un ente ha chiesto un parere in merito alla gestione dei residui relativi ai fondi a gestione vincolata, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente, e se le spese della gestione vincolata debbano essere finanziate con entrate proprie dell’ente oppure con fondi trasferiti dall’organo straordinario di liquidazione (OSL).

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 101/2019, hanno ribadito che per gli enti in dissesto finanziario, in deroga a quanto previsto dall’art. 255 comma 10 del d.lgs. 267/2000, l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’OSL, ed è gestita separatamente nell’ambito della gestione straordinaria di liquidazione.

La Corte dei conti ha ribadito altresì che la specifica destinazione delle risorse costituisce condizione all’utilizzo delle stesse ai fini del raggiungimento delle finalità pubbliche programmate. Pertanto l’irreversibilità della destinazione comporta la sottrazione della disponibilità di tali risorse, ad eccezione del caso di ricorso a tale cassa per momentanea carenza di liquidità e soltanto a seguito dell’emanazione del d.m. di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato per gli enti in dissesto. Tuttavia il vincolo impresso deve essere prontamente ricostituito con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, ex art. 195 d.lgs. 267/2000 (Corte dei Conti, Sez. Aut, del. 31/2015).

Ad avviso dei magistrati contabili, l’assegnazione alla competenza dell’OSL dell’amministrazione delle risorse vincolate induce a ritenere che rimane a carico dello stesso il pagamento delle spese correlate. Pertanto, l’utilizzo di risorse vincolate per il pagamento di spese diverse, qualora non fossero soddisfatte, costituirebbe residuo da inserire nell’ambito della massa passiva, poiché la finalità che l’OSL persegue è il risanamento dell’ente.

L’amministrazione dei fondi a gestione vincolata spesso non esauriscono i propri effetti nell’arco temporale della gestione straordinaria, bensì su esercizi futuri, imponendo l’obbligo agli enti di assicurare il finanziamento dei residui passivi provenienti dalla gestione vincolata sorti prima del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e la reimputazione secondo il criterio dell’esigibilità, imposto dai nuovi principi contabili, allo stesso bilancio.

Pertanto, l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’OSL ed è gestita separatamente nell’ambito della gestione straordinaria di liquidazione, invece è obbligo degli enti assicurare il finanziamento dei residui passivi provenienti dalla gestione vincolata sorti prima del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e  reimputarli secondo il criterio dell’esigibilità allo stesso bilancio.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lazio del. n. 101/19


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