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Legge di bilancio 2020: nuovi limiti assunzionali e Fondo incentivante


Fondo incentivante

Per quanto riguarda le somme destinate al salario accessorio, la seconda parte del comma 2 del citato art. 33 del Decreto Crescita ha stabilito che il limite al trattamento accessorio del personale debba essere adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento, come base di calcolo, il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Tale disposizione sembrerebbe consentire il superamento del tetto del fondo incentivante 2016, tenuto conto del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018 del fondo, quantificato tenuto conto del personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il limite al fondo incentivante sarà costituito non più dall’importo complessivo del fondo 2016, bensì dal diverso valore medio pro capite del fondo 2018, ottenuto “dividendo” il fondo 2018 (parte stabile?) per il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018, al fine di garantire che i neo assunti da parte dei Comuni virtuosi, possano avere risorse a disposizione per la propria valorizzazione.

Tale norma sembra aver definito le modalità attuative della fattispecie prevista dall’art. 67, comma 5 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 (ex art. 15, comma 5, CCNL 1° aprile 1999) che consente l’incremento stabile del fondo a fronte dell’incremento del personale di ruolo, incremento del fondo in presenza di un incremento della dotazione organica e di conseguenti nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Tale nuova disposizione, se, da una parte, prevede l’incremento delle risorse incentivanti a fronte di nuove assunzioni e di un numero maggiore di dipendenti in servizio, dall’altra, “re-introduce” un “vecchio” obbligo, abrogato dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, imponendo la riduzione delle somme del fondo in conseguenza della riduzione del numero dei dipendenti.

Inoltre, anche questa norma determina alcune difficoltà applicative, rendendo ancora più complessa la gestione dei fondi incentivanti del personale dipendente dagli enti, che non aveva certo la necessità di essere ulteriormente complicata.

La norma impone il rispetto del principio di adeguamento incrementale del fondo, al fine di assicurare l’invarianza del potenziale utilizzo e neutralizzare gli effetti derivanti dall’eventuale incremento dei destinatari in conseguenza di nuove assunzioni.

Appare utile soffermarsi su alcuni elementi ritenuti rilevanti:

– il vincolo si applica al fondo dei dipendenti, dei dirigenti, al fondo del lavoro straordinario e alle posizioni organizzative;

– il nuovo limite non riguarda più l’importo complessivo del fondo incentivante, ma l’importo “pro-capite” delle risorse del fondo relativo a ciascun dipendente in servizio, ottenuto dal rapporto tra il fondo del 2018 e il personale presente al 31 dicembre 2018;

– ciò che non potrà essere superato non è l’importo complessivo del fondo, ma l’importo pro-capite, tanto che un incremento del personale, rispetto agli anni precedenti, comporterà un correlato incremento dell’importo del fondo, pari al numero di dipendenti in più in servizio rispetto al 31 dicembre 2018;

– il valore medio è da intendersi, calcolato con riferimento all’entità del fondo 2018, comprensivo, in carenza di indicazioni limitative, dei valori della parte stabile e di quella variabile? Oppure, tenuto conto delle limitazioni imposte dalle norme di coordinamento della finanza pubblica, si applica esclusivamente alla parte stabile del fondo e non a quella, meramente eventuale e collegata a specifici bisogni di natura tendenzialmente transitoria, costituita dalla parte variabile? Su questo è auspicabile un intervento, magari dalla Ragioneria Generale dello Stato o dall’ARAN, benché l’Agenzia abbia nel 2019 dichiarato che la portata applicativa di disposizioni legislative esuli dalla propria attività di assistenza, che attiene a fornire orientamenti in merito alle disposizioni contrattuali (benché nel 2014, con il “famoso” kit ARAN non fu così, per fortuna degli enti). Sembrerebbe comunque più coerente con il contesto normativo vigente (e previgente) la seconda opzione.

La norma sembrava scritta in modo “semplice”, ma sembra proprio che la materia del fondo incentivante abbia molto poco (per niente) di facile interpretazione e applicazione.

Nel 2020 dovrebbe “cambiare” tutto, ma dal 2019 siamo “in attesa” che le nuove regole contenute nel Decreto Crescita entrino in vigore.

 


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