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Legge di bilancio 2020: nuovi limiti assunzionali e Fondo incentivante


La legge di bilancio n. 160/2019, pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 è intervenuta nuovamente in materia di vincoli assunzionali e fondo incentivante, modificando quanto previsto dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, c.d. Decreto Crescita.

Limiti assunzionali

L’art. 1, comma 853 della legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha modificato il Decreto Crescita, all’art. 33, comma 2, stabilendo che i Comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva, per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione, rinviando a un D.M. la definizione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché del valore soglia superiore, cui convergeranno i Comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

Il Decreto attuativo, di cui abbiamo il testo adottato in Conferenza Stato-Citta nella seduta dell’11 dicembre 2019, non è ancora entrato in vigore. Pertanto, le nuove regole che formalmente hanno da mesi “riscritto” completamente le regole dei limiti assunzionali, sono perfette, ma ancora non produttive di effetti.

La Legge di bilancio 2020 ha stabilito altresì che “i Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia, che fanno parte delle “Unioni dei Comuni” ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità, possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato, oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale”.

Inoltre, i Comuni, in cui il rapporto fra la spesa di personale e la media delle predette entrate correnti, relative agli ultimi tre rendiconti approvati, risulti “superiore al valore soglia superiore, adottano un percorso di graduale riduzione annuale” del suddetto rapporto, fino al conseguimento, entro il 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100%.

A decorrere dal 2025 i Comuni che registreranno “un rapporto superiore al valore soglia superiore” applicheranno un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia.


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