Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Umbria, del. n. 77 – Controllo pubblico nelle partecipate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla nozione di controllo nelle società partecipate da più enti e ai conseguenti adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche controllanti come disposti dagli artt. 6 e 11 del d.lgs. 175/2016 (TUSP).

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 77/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 novembre 2019, richiamando la deliberazione 11/2019 della Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede di controllo, e la sentenza 17/2019 della Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede giurisdizionale, hanno chiarito che il controllo pubblico:

  • non è configurabile per la sola presenza della partecipazione maggioritaria delle p.a. socie, ovvero quando ciascuna di essa detiene una quota inferiore al 51%;
  • non è presumibile da comportamenti di fatto delle p.a. socie. La partecipazione maggioritaria può essere valutata, unitamente ad altri indizi gravi, precisi e concordanti, soltanto come indizio di partecipazione di controllo;
  • non sussiste qualora vi siano vincoli statutari che dispongano il necessario consenso del socio privato per decisioni amministrative di natura straordinaria.

La Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, ha ritenuto altresì che:

  • in capo alle p.a. socie sussista l’obbligo di stipulare patti parasociali ovvero di favorire forme di aggregazione e coordinamento tra gli enti che consentano alle p.a. socie di esercitare il controllo pubblico;
  • la mancata adozione di patti o la partecipazione a tali forme di aggregazione potrebbe configurare profili di responsabilità amministrativa, trattandosi di potestà pubbliche che, oltre a rendere doverosa l’attuazione di comportamenti a tutela dei propri poteri pubblici di controllo, impattano direttamente sugli esiti della gestione delle partecipate e di riflesso sul bilancio consolidato nonché sull’equilibrio finanziario degli enti soci.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, sez. contr. Umbria, nella definizione di controllo pubblico vi rientrano oltre alle fattispecie previste dall’art. 2359 del codice civile, richiamate dall’art. 2, lett. b) del d.lgs. 175/2016, anche l’ulteriore caso, previsto dall’art. 2, lett. m) del predetto decreto, secondo cui, in virtù di norme di legge, norme statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società partecipata è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Umbria del. n. 77 – 19


Richiedi informazioni