La trattazione dell’appello in pubblica udienza senza una preventiva comunicazione a una delle parti costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza. Tuttavia, questo grave errore non comporta la rimessione del processo al giudice di primo grado. La stessa regola vale se la comunicazione sia stata omessa nel giudizio d’appello, nel caso in cui non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto. I casi che comportano la rimessione al primo giudice, infatti, sono tassativi e non vi rientra l’omessa comunicazione alle parti, almeno 30 giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione. Questo importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza 28471 del 5 novembre 2019.
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Cassazione Civile V Sez. Ordinanza n. 28471-2019
Prof. Avv. Sergio Trovato
Consulente di amministrazioni pubbliche e società private, Giornalista, Pubblicista, ex collaboratore de il Sole 24 ore, Consulente di “Italia Oggi” e “Milano Finanza”, Consulente scientifico “Leggi d’Italia”, Consulente ANCI, Consulente Legautonomie.