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Rimborsi TARI: il chiarimento del MEF


Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di copertura dei rimborsi TARI (tassa sui rifiuti) operati dai Comuni ai contribuenti, con circolare n. 3/DF  del 22 novembre 2019.

A seguito della circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017, con cui è stata chiarita la corretta modalità di calcolo della quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI), diversi comuni  hanno rimborsato ai propri cittadini le maggiori somme erroneamente determinate.

Fermo restando l’autonomia dell’ente di scegliere la modalità di copertura delle somme rimborsabili, il Ministero ha ritenuto opportuno illustrare, nella nuova circolare, alcune soluzioni prospettate dai comuni stessi per la copertura delle suddette somme, laddove gli stessi abbiano coperto inizialmente con il gettito della tassa il relativo costo del servizio.

Il Ministero ha ritenuto che:

1) Il riporto dell’importo del rimborso, come costo, nel piano finanziario dell’esercizio successivo non sia possibile per violazione del principio di competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della legge 147/2013 (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr, Basilicata, del. n. 4/2019);

2) La copertura del rimborso a carico del bilancio generale del comune è da ritenersi possibile; il rimborso può trovare infatti copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità generale, poiché non va ad incidere sui piani finanziari e sulle tariffe già approvate con deliberazioni relative ad annualità precedenti (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr, Lombardia, del. n. 139/2018);

3) Modificare in autotutela la delibera di approvazione della tariffa TARI, relativamente alle annualità in cui è stata erroneamente determinata, e ripartire correttamente il carico fiscale sui contribuenti, senza incidere sui costi dell’esercizio finanziario in cui si è verificato l’errore, può essere effettuata ma nei limiti consentiti dalla legge 241/1990. In tal caso l’ente dovrà ponderare l’interesse pubblico a ripristinare la corretta applicazione della tassa con il legittimo affidamento dei singoli contribuenti sull’esatto adempimento dell’obbligazione liquidata e richiesta dal comune;

4) Procedere in un esercizio successivo a quello di esborso superiore al dovuto a ridurre il carico tributario per gli utenti che hanno subito tale maggiore esborso e aumentare invece il carico  tributario per gli altri contribuenti che hanno versato un importo inferiore al dovuto non è da ritenersi possibile, in quanto mancherebbe l’adozione di un atto di rideterminazione delle tariffe relative all’anno in cui si è verificato l’errore, non consentendo dunque la possibilità al contribuente di verificare la correttezza del procedimento seguito dall’ente.

Il Ministero ha precisato che, una volta che l’ente ha adottato una modalità di copertura del suddetto rimborso, lo stesso deve regolare le singole posizioni mediante rimborsi e richieste dei maggiori importi dovuti o in alternativa compensare, in sede di liquidazione, quanto dovuto  e quanto riscosso nell’esercizio successivo.

Leggi la circolare
MEF Circolare n. 3-2019


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