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Basilicata, del. n. 4 – TARI: recupero dei costi non inseriti nei PEF relativi a esercizi precedenti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di inserire nel PEF 2019 i costi sostenuti per il servizio di smaltimento e raccolta dei rifiuti non inseriti nei PEF relativi agli anni dal 2014 al 2018.

I magistrati contabili della Basilicata con la deliberazione 4/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 aprile, hanno ricordato che le tariffe della TARI devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (art. 1, comma 683, della legge 147/2013).

Tale termine deve considerarsi perentorio, anche in considerazione delle esplicite conseguenze ope legis previste per la sua inosservanza, consistenti nella proroga delle tariffe ed aliquote valevoli per gli esercizi precedenti e nella totale mancanza di effetti per l’anno in corso di eventuali deliberazioni tardive.

Ne consegue che, in linea generale e salvo eccezioni previste da specifiche disposizioni normative, i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, illegittimamente non posti a carico degli utenti nell’esercizio di competenza, non possono essere inseriti nel Piano Economico Finanziario di esercizi successivi.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Basilicata del. n. 4 – 19


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