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Marche, del. n. 129 – Incentivi tecnici 2016-2017 inclusi nel “tetto”


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di erogare incentivi per funzioni tecniche, laddove la relativa spesa sia stata imputata ai capitoli afferenti la realizzazione di singoli lavori, servizi e/o forniture, maturati nel periodo temporale intercorrente tra la data di entrata in vigore dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 (16 aprile 2016) e il giorno anteriore di entrata in vigore del comma 5 bis dello stesso articolo (31 dicembre 2017), e se detti incentivi rientrino o meno nei limiti di spesa del trattamento accessorio imposto dalla normativa vigente.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 129/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 novembre 2019, hanno ribadito, richiamando la deliberazione 26/2019 della Sezione Autonomie, che gli incentivi tecnici previsti dall’art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, così come integrato dal comma 5 bis dello stesso articolo, maturati tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017, sono da includere nel tetto del trattamento accessorio del personale, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche laddove la provvista degli incentivi per funzioni tecniche sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, sez. contr. Marche, gli incentivi per funzioni tecniche maturati negli anni 2016 e 2017 rientrano nel computo dei limiti di spesa per il trattamento accessorio del personale dipendente, imposto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs 75/2017.

Sullo stesso argomento vedi anche Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia, del. n. 424/2019

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Marche del. n. 129 – 19


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