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Puglia, del. n. 91 – Calcolo delle capacità assunzionali


Una Commissione straordinaria ha formulato alcuni quesiti in merito alla corretta programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 91/2019, hanno ribadito, richiamando la giurisprudenza in materia, che:

– in riferimento alla dirigenza, nella spesa per cessazioni, utile a generare capacità assunzionali, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014, devono essere computate le sole cessazioni del personale dirigenziale di ruolo. Sono quindi esclusi i contratti ex articolo 110, comma 1, del Tuel (Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 30/2019);

– l’articolo 2, comma 10-bis del d.l. 95/2012, richiamato dall’art. 6, comma 3 del d.lgs. 165/2001, non si applica agli enti locali (Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 30/2019);

– i valori economici delle capacità assunzionali, per il triennio 2019-2021, per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell’anno precedente (ex art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014) possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non.

Tale principio trova applicazione anche ai fini dell’utilizzo dei cd. resti assunzionali, per i quali si fa riferimento, alla luce del nuovo quadro normativo, al quinquennio precedente (ex. art. 14 bis. comma 1, del d.l. 4/2019), con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni (Corte dei Conti, Sez.Aut., del. n. 17/2019).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 91 – 19


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