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Autonomie, del. n. 17 – Budget unico per assunzioni di personale


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 17/2019, pubblicata sul sito il 18 luglio, hanno chiarito che i valori economici delle capacità assunzionali per il triennio 2019-2021, per il personale dirigenziale e non dirigenziale, riferiti all’anno precedente (ex. art. 3, c. 5, d.l. 90/2014), possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale.

La questione di massima era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia con la deliberazione n. 30/2019.

Come evidenziato dai magistrati contabili, possono essere cumulati, in un unico budget, i valori economici delle capacità assunzionali (2019-2021) per il personale dirigenziale e non dirigenziale, riferiti alle cessazioni avvenute nell’anno precedente; il budget complessivo così determinato potrà essere utilizzato indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente.

I magistrati contabili hanno chiarito altresì che tale principio vale anche per l’utilizzo dei c.d. resti assunzionali, per i quali, il riferimento al quinquennio precedente è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni (ex. art. 14 bis comma 1 del d.l. n. 4/2019).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 17 – 19


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