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Puglia, del. n. 97– Limite Fondo


Il Presidente della Regione ha chiesto un parere in merito alla quantificazione delle risorse del Fondo compensi professionali dell’Avvocatura regionale.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 97/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 novembre 2019, hanno ribadito, richiamando la vigente normativa (art. 9, comma 6, d.l. 90/2014) e la giurisprudenza formatasi nel tempo in materia, che la spesa massima annuale per i compensi dei dipendenti addetti all’Avvocatura della Regione non può superare l’ammontare di quella del 2013, da intendersi quale spesa effettivamente sostenuta in tale anno (Corte dei Conti, Sez. Contr. Umbria, del. n. 102/2015).

I magistrati contabili hanno ricordato che devono essere considerate le sole somme relative a giudizi favorevoli conclusi nell’anno 2013 con compensazione delle spese da liquidare ai legali interni dell’ente, che dovevano essere correttamente impegnate e liquidate nel corso del medesimo anno(Corte dei Conti, Sez. Contr. Liguria, del. n. 82/2015).

Pertanto, secondo i magistrati contabili nella deliberazione in commento, il tetto di spesa massimo annuo per i compensi all’avvocatura regionale non può superare l’ammontare effettivamente sostenuto nell’anno 2013 per i giudizi favorevoli conclusi nel suddetto anno, con compensazione delle spese legali da liquidare ai legali interni dell’ente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 97 – 19


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