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Umbria, del. n. 102 – Compensi professionali avvocatura civica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 6, del d.l. 90/2014, che prescrive, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, la corresponsione, ai dipendenti professionisti legali, dei compensi professionali nel limite dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013.

In particolare l’ente ha chiesto se il concetto di “stanziamento” si riferisca alle previsioni iniziali del bilancio approvato 2013 per i capitoli di competenza, ovvero agli stanziamenti finali assestati.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 102/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 settembre, hanno chiarito che lo stanziamento deve essere individuato nelle previsioni assestate in quanto esse danno esatta contezza delle dimensioni della spesa “sostenuta” dall’amministrazione nell’anno 2013, ovvero dell’onere reale ricaduto sull’ente.

Nel sistema dei bilanci pubblici, infatti, le previsioni iniziali indicano una valutazione preliminare, una stima delle esigenze finanziarie correlate a bisogni futuri noti ma il più delle volte non esattamente quantificabili in via preventiva, che richiedono l’aggiornamento successivo per adeguarle alla nuova realtà verificabile o prospettabile ad esercizio avviato.

A queste esigenze rispondono le integrazioni degli stanziamenti in corso di esercizio con l’adozione di prelevamenti dal fondo di riserva di cui all’articolo 166 del Tuel e il bilancio di assestamento che indica, pertanto, le previsioni denominate “definitive” consegnate nel rendiconto generale dell’esercizio finanziario quale indicazione delle esigenze effettive cui l’ente ha fatto fronte in quell’esercizio.

Leggi la deliberazione
CC Controllo, Umbria del. n. 102-15


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