Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Friuli, del. n. 22 – Fondazioni di partecipazione


Un sindaco ha chiesto se è possibile costituire una fondazione di partecipazione, senza scopo di lucro, per la valorizzazione di una foresta che ricade nel territorio comunale, e se la stessa debba ritenersi assoggettata alla normativa pubblicistica.

I magistrati contabili del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione 22/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 settembre 2019, hanno ribadito, confermando l’orientamento giurisprudenziale in materia, che gli enti locali possono costituire fondazioni di partecipazione, a patto che la costituzione e il finanziamento di tali enti non depauperi il patrimonio comunale e che i fondi pubblici siano correttamente utilizzati.

L’art. 118, comma 4, della Costituzione impone, infatti, espressamente ai Comuni di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, a svolgere attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, del. n. 162/2018).

La Corte dei Conti ha ricordato che la fondazione di partecipazione può rappresentare uno strumento attuativo del parternariato pubblico-privato, volto a favorire, proprio con la sua struttura aperta, un differente rapporto tra la spesa pubblica e quella privata.

I magistrati contabili, infatti, hanno ricordato che, nel caso in cui l’Ente scegliesse autonomamente (e non in virtù di una legge) di costituire una Fondazione di partecipazione, il provvedimento di costituzione dovrà indicare le ragioni di interesse pubblico sottostanti, gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di buon andamento e  gli impatti economici, patrimoniali e gestionali che si avranno sul bilancio dell’Ente locale (Corte dei Conti, Sez. Reg.Contr. Basilicata, del. n. 52/2017).

I magistrati contabili hanno inoltre precisato che le fondazioni di partecipazione sono tenute ad osservare la normativa delle procedure ad evidenza pubblica, propria delle P.A., per effetto del combinato disposto dalla normativa europea e nazionale.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, gli enti locali possono costituire fondazioni di partecipazione, a patto che quest’ultime non depauperino il patrimonio comunale in considerazione dell’utilità che esse producono, rispetto ai fini istituzionali della P.A., e a patto che i fondi pubblici siano correttamente utilizzati.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 22 – 19

 


Richiedi informazioni