Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. n. 162 – Contributi a scuola dell’infanzia paritaria gestita da una fondazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di erogare contributi comunali ad una scuola dell’infanzia paritaria gestita da una fondazione.

L’ente ha evidenziato che la scuola statale non è in grado di soddisfare l’intera domanda.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 162/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 maggio, hanno ribadito che gli enti pubblici, nell’esercizio della propria discrezionalità, possono decidere di corrispondere finanziamenti a soggetti privati nella misura in cui questo sia ritenuto necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali

Se, infatti, l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal comune il finanziamento, “anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo” (Sez. Lombardia, del. n. 262/2012).

Di conseguenza, il comune può corrispondere finanziamenti ad un soggetto privato che gestisce una scuola dell’infanzia sul suo territorio ove ciò, sulla base di una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, costituisca il mezzo per assicurare alla cittadinanza amministrata servizi essenziali che rientrano nelle proprie finalità istituzionali.

Ciò a condizione che:

  • il contributo elargito al privato non costituisca una spesa di sponsorizzazione;
  • il finanziamento comunale non comporti un ripiano delle perdite dell’ente privato;
  • l’ente vigili sul corretto utilizzo dei fondi pubblici, prevedendo adeguate rendicontazioni sul servizio reso.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 162-18


Richiedi informazioni