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Affidamento in house: è necessario verificare la congruità economica dell’offerta


L’affidamento diretto alla società in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza deve essere supportata da ragioni di convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività, previa valutazione sulla congruità economica dell’offerta del soggetto in house.

Questo il principio ribadito dal Tar Toscana con la sentenza n. 844 del 10 luglio 2019.

Nel caso di specie il Comune, dopo aver risolto il contratto in essere per la gestione dell’impianto di depurazione, aveva affidato il servizio, “in via transitoria” (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019), ed allo specifico fine di “scongiurare la sospensione del servizio di trattamento del percolato che potrebbe produrre un danno ambientale”, ad una propria società in house a totale partecipazione pubblica (alle stesse condizioni contrattuali previste nel contratto poi risolto).

I giudici amministrativi hanno ritenuto illegittimo l’affidamento stante la violazione dell’articolo 192 d.lgs. 50/2016 che impegna le Amministrazioni che intendono procedere ad un affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, ad effettuare “preventivamente” la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, “avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

In base a tale norma (rispetto alla quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dal Tar Liguria, con l’ordinanza n. 886/2018) gli affidamenti in house sono subordinati a condizioni aggravate e motivazioni rafforzate rispetto alle altre modalità di affidamento.

In particolare, non è sufficiente utilizzare formule di mero stile, inidonee a consentire di esaurire il percorso motivazionale connesso all’opzione per l’affidamento in house, essendo al contrario necessario fornire una puntuale dimostrazione degli specifici benefici per la collettività.


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