Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Personale dirigente e non dirigente: limiti distinti per ciascuna categoria


Non è praticabile lo spostamento di risorse del trattamento accessorio da una categoria di personale all’altra (ovvero da personale dirigente a personale non dirigente e viceversa), in quanto il limite del tetto del 2016, fissato dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, deve essere applicato distintamente per ciascuna categoria di personale e non con riferimento alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo.

Queste le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la nota prot. n. 169507 del 20 giugno 2019.

La Ragioneria, dunque, non ha confermato l’interpretazione fornita dalla Corte dei Conti Puglia nella deliberazione n. 27/2019.

Con riferimento agli ulteriori quesiti posti dall’Unione delle Province d’Italia (Upi), la Ragioneria ha chiarito che:

  • il trasferimento, alle Regioni, delle funzioni e del personale dei Centri per l’impiego, comporta, in virtù del principio di neutralità finanziaria, un incremento del limite 2016 da parte delle Regioni a fronte di una corrispondente riduzione da parte delle Province;
  • i risparmi delle risorse per il lavoro straordinario dell’anno precedente, confluiti nel fondo accessorio dell’anno corrente, rientrano nel limite massimo di spesa per il personale sostenuto nell’anno 2016;
  • l’incremento di 83,20 euro per dipendente da applicare a decorrere dall’anno 2019 spetta alle Provincie dove tale personale era in servizio al 31.12.2015 e non alle Regioni, dove tale personale è stato successivamente trasferito;
  • gli incrementi derivanti dall’applicazione del nuovo Ccnl Funzioni Locali 21.05.2018 devono considerarsi non incidenti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 421 della legge 190/2014, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 845, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018);
  • gli incrementi dello stipendio tabellare disposti dal nuovo Ccnl Funzioni Locali 21.05.2018 non determinano alcun incremento della retribuzione accessoria complessivamente considerata.

Si segnalano i ns. workshop in materia di personale – consulta la pagina dedicata!


Richiedi informazioni