Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Autonomie, del. n. 15 – Niente incentivi per funzioni tecniche in caso di concessioni


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 15/2019, pubblicata sul sito il 27 giugno, hanno chiarito che l’incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 non può essere riconosciuto nei casi di contratti di concessione.

La questione di massima era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 96/2019.

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 è calibrato inequivocabilmente sulla tipologia dei contratti di appalto.

Ed invero:

  • nel comma 1 si stabilisce che gli oneri per gli incentivi in questione “fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”;
  • nel comma 2 si istituisce un fondo “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1”, e le risorse finanziarie che lo alimentano (nella misura non superiore al 2%) sono “modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”;
  • nei commi 3 e 5 si fa riferimento all’acquisizione di lavori servizi e forniture;
  • il comma 5-bis, infine, sancisce che “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.

I compensi incentivanti, pertanto, per chiara affermazione del legislatore costituiscono un “di cui” delle spese per contratti appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile tale disposizioni anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 15 – 19

Si segnalano i ns. workshop in materia di personale: consulta la pagina dedicata.


Richiedi informazioni