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Lombardia, del. n. 96 – Incentivo per funzioni tecniche in materia di concessioni: questione di massima


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle modalità per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche nel caso di concessione di servizi, in particolare chiedendo se il compenso premiale, anche laddove il flusso economico derivante dalla concessione resti sostanzialmente nella esclusiva disponibilità dell’operatore economico aggiudicatario, debba essere determinato sul valore posto a base di gara (e quindi sul fatturato presunto) ovvero sull’ammontare del canone concessorio.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 96/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 marzo, hanno ritenuto opportuno sollecitare una pronuncia di orientamento generale in ordine all’incentivabilità delle funzioni tecniche in materia di concessioni.

Considerata la ratio sottesa al riconoscimento del compenso premiale in discorso, strumentale all’accrescimento di efficienza ed efficacia nell’esecuzione delle commesse pubbliche, i magistrati contabili hanno evidenziato che, in linea di principio, non ci sono ragioni per discostarsi dall’orientamento assunto in merito dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto che estende la possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche anche alle procedure di aggiudicazione regolate dalla parte III del codice (concessione di lavori pubblici o di servizi) e dalla parte IV (partenariato pubblico o/e privato) nei limiti, naturalmente, delle specifiche e tassative attività prescelte dal legislatore come meritevoli di premialità (sez. Veneto, deliberazioni n. 198/2018 e n. 455/2018).

Tuttavia, non può essere trascurata la possibile ricaduta, in termini di programmazione e impatto sul bilancio degli enti locali, legata al riconoscimento dell’incentivo per le funzioni tecniche in ipotesi di concessioni.

Soprattutto nei casi di concessioni relative a lavori o servizi con elevato volume d’affari, un incentivo per funzioni tecniche rapportato al valore posto a base di gara (calcolato ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 50/2016), potrebbe rivelarsi non sostenibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 96 – 19


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