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Mancata sottoscrizione offerta di tutti i componenti del raggruppamento: esclusione o soccorso?


La mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte di tutti i componenti del raggruppamento, non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta, di conseguenza, un’incertezza assoluta sulla stessa.

Pertanto, tale vizio è sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva.

Questo quanto evidenziato dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 420 del 15 maggio 2019.

Nel caso di specie l’Autorità ha ritenuto illegittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante in ragione della presentazione dell’offerta economica recante la sottoscrizione della sola mandataria e non anche degli altri componenti del raggruppamento.

Tale interpretazione, si evidenzia, non risulta in linea con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa.

Recentemente il Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 7470 del 7 giugno 2019 ha espresso il principio opposto, osservando che l’omissione della firma dei partecipanti del raggruppamento costituendo, riguardando un elemento dell’offerta tecnico-economica, incide sulla certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso e non può essere considerata una mera irregolarità formale sanabile con il soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 (nello stesso senso, Tar Lazio, Roma, sent. n. 11092/2016).

In caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la sottoscrizione dell’offerta di gara si configura come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento e serve a rendere nota la paternità e a vincolare l’autore della dichiarazione in esso contenuta.

Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico.

La sua mancanza inficia quindi la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta, senza (addirittura) che sia necessaria ai fini dell’esclusione una espressa previsione della legge di gara” (Tar Campania. Napoli, sent. n. 6447/2018; Tar Lombardia, Brescia, sent. n. 717/2013; Cons. St., sent. n. 2954/2015).

 

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