Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Gara telematica: la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica ed economica non è sanabile


Anche a prescindere da una espressa clausola di esclusione nella disciplina di gara, la mancata sottoscrizione dell’offerta, sia tecnica che economica, concretizza un vizio nella partecipazione alla gara del concorrente, attesa la mancanza di una manifestazione impegnativa di volontà negoziale validamente imputabile al soggetto interessato, non sanabile in via postuma mediante il soccorso istruttorio.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 6447 del 6 novembre 2018, con la quale è stata confermata la legittimità dell’esclusione di un operatore da una procedura aperta telematica per difetto di sottoscrizione dell’offerta tecnica.

Come ribadito dai giudici amministrativi il valore della sottoscrizione consiste non solo nel documentare la legittima provenienza di un documento e, quindi, la possibilità di riferirne il contenuto ad un determinato soggetto, escludendo altresì che la genuinità dello stesso possa essere messa in discussione per effetto di indebite alterazioni o sostituzioni, ma anche, qualora l’atto stesso abbia un valore impegnativo, nella conseguente assunzione di un vincolo negoziale da parte del soggetto a ciò legittimato e delle connesse responsabilità.

L’inosservanza di tale formalità riferita all’offerta, sia tecnica che economica, concretizza un vizio non sanabile in via postuma mediante il soccorso istruttorio, posto che l’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 espressamente contempla tale rimedio in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, “con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”.

Si evidenzia che, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo, essa deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti i componenti del costituendo RTI.

La sottoscrizione congiunta da parte delle imprese raggruppate risulta indispensabile al fine di manifestare individualmente la volontà di ciascuna di esse di assumere in modo formale, personale ed oggettivo l’impegno a realizzare la prestazione oggetto della procedura di gara.

Pertanto, la mancata sottoscrizione dell’offerta da parte di alcuni operatori economici facenti parte di un raggruppamento rende assolutamente incerta la provenienza di parte della stessa, e ciò a più forte ragione nell’ipotesi di raggruppamenti costituendi, nelle quali il mandato non è stato ancora conferito, ma è presente solo l’impegno a conferirlo (in tal senso Tar Puglia, Bari, sentenza n. 1420 del 5 novembre 2018.


Richiedi informazioni