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Servizi standardizzati ad alta intensità di manodopera: obbligatorio il criterio dell’OEPV


Gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera devono essere aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand’anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate.
Questo il principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8 del 21 maggio 2019.
La questione, oggetto di contrasti di giurisprudenza, relativa a quale criterio di aggiudicazione debba applicarsi nelle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi, nel caso in cui questi contratti abbiano contemporaneamente caratteristiche di alta intensità di manodopera e siano standardizzate, era stata rimessa all’Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato con la sentenza non definitiva n. 882 del 5 febbraio 2019.
La questione origina dal fatto che nell’ipotesi in cui un servizio ad alta intensità di manodopera abbia contemporaneamente caratteristiche standardizzate, vi è un concorso di disposizioni di legge tra loro contrastanti, derivante dal diverso ed antitetico criterio di aggiudicazione rispettivamente previsto per l’uno o l’altro tipo di servizio.
L’articolo 95 del d.lgs. 50/2016, infatti, da un lato impone il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per alcuni servizi, tra cui quelli «ad alta intensità di manodopera» [articolo 3, lettera a)] e dall’altro lato consente l’impiego del criterio del massimo ribasso, purché di ciò sia data adeguata motivazione, «per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate» [articolo 4, lettera b)].
Si è posto, dunque, il problema di definire il rapporto tra i commi dell’articolo 95, ovvero di individuare la norma prevalente.
L’Adunanza plenaria, sulla base dell’analisi normativa interna ed europea, ha chiarito che la ricorrenza di un servizio ad alta intensità di manodopera impone l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e ciò anche nel caso in cui il servizio abbia nel contempo caratteristiche standardizzate.
Sulla base di tale principio i giudici amministrativi hanno concluso che il servizio di vigilanza antincendio, benché caratterizzato anche da una forte standardizzazione delle attività in esso comprese, non può essere aggiudicato con il criterio del massimo ribasso, in quanto trattasi di servizio ad alta intensità di manodopera.

Leggi la sentenza
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8_2019

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