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Servizi standardizzati ad alta intensità di manodopera: la questione all’Adunanza Plenaria


Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 882 del 5 febbraio 2019, ha chiesto all’Adunanza Plenaria di chiarire se i servizi ad alta intensità di manodopera debbano ritenersi inderogabilmente soggetti al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche nel caso in cui evidenzino l’aggiuntiva caratteristica della cd. standardizzazione della prestazione.

Nello specifico è stato chiesto di chiarire se il rapporto, nell’ambito dell’articolo 95, tra il comma 3 (casi di esclusivo utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali vi è quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4 (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali vi è quello dei servizi standardizzati), sia di specie a genere o viceversa.

Sul tema, si registrano, infatti, contrasti giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, ove ricorrano servizi “ad alta intensità di manodopera” si pone un obbligo speciale e cogente di adozione del criterio dell’’offerta economicamente più vantaggiosa che non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere di prestazioni standardizzate (Tar Sicilia, sentenza n. 389 del 19 febbraio 2018; Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2014 del 2 maggio 2017; Cons. Stato, Sez. V, 16.8.2018, n. 4945; TAR Lazio, Roma, Sezione Terza Ter, n. 12439 del 12.12.2016; Sezione Seconda Ter n. 11323 del 15.11.2016; Tar Basilicata, sentenza n. 612 del 27 settembre 2017).

Di recente, però, si è andato affermando un altro orientamento giurisprudenziale che, ribaltando il rapporto genere a specie, ha affermato che l’elemento della “standardizzazione” consentirebbe di isolare, all’interno del più ampio genus dei servizi caratterizzati dall’alta intensità di manodopera, un particolare sotto insieme, idoneo a giustificare l’applicazione del criterio del “minor prezzo” (Cons. Stato, Sez, III, 13.3.2018, n. 1609; T.A.R. Sicilia, Sez. III, 20 dicembre 2018, n. 2695; T.A.R. Sicilia, Sez. II, 28 novembre 2018, n. 2519; Tar Puglia – Lecce, Sez. II – sentenza 23 aprile 2018 n. 718; TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 16.8.2018, n. 333 e 13.1.2017 n. 30).

Il rilevato contrasto giurisprudenziale ha indotto i giudici amministrativi alla rimessione della questione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

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