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Personale polizia locale: finanziamento dell’indennità di servizio esterno


Per il finanziamento dell’indennità di servizio esterno è possibile utilizzare le risorse derivanti dai proventi delle violazioni stradali, di cui all’art. 208, commi 4, lett. c), e 5, del d.lgs. 285/1992.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL53 dell’8 maggio 2019.

L’art. 56-quater, comma 1, lett. c), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 (erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale), prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del d.lgs. 285/1992 possono essere destinati, tra le altre, anche per l’erogazione “di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale”.

Stante la portata ampia e generale della suddetta destinazione, tali risorse, a parere dell’Aran, possono essere utilizzate anche per il finanziamento dell’indennità di servizio esterno, in quanto anche questo compenso, per le nuove e maggiori prestazioni cui si collega (implementazione dei servizi esterni di vigilanza), si può configurare come strettamente funzionale al conseguimento di quegli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

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