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Personale polizia locale: presupposti per il riconoscimento dell’indennità di servizio esterno


L’indennità di servizio esterno, di cui all’art. 56-quinquies del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, può essere riconosciuta solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, rende effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale.

Nei casi particolari in cui, per particolari esigenze organizzative dell’ente, o, in quelli di fruizione da parte del dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, l’indennità deve essere necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni.

La disciplina contrattuale, infatti, ai fini del riconoscimento dell’indennità fa riferimento “all’effettivo svolgimento del servizio esterno”.

Ugualmente, l’indennità di servizio esterno non potrà essere erogata nei casi di assenze per l’intera giornata lavorativa, qualunque sia la motivazione della stessa.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL51 del 3 aprile 2019.

Per il personale della polizia locale, l’articolo 56-quinquies del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 ha introdotto l’indennità di servizio esterno, con un importo compreso tra 1 e 10 euro giornalieri, volta a compensare i rischi e disagi connessi all’espletamento “in via continuativa” di “servizi esterni di vigilanza”.

La norma contrattuale specifica che tale indennità è cumulabile con l’indennità di turno, l’indennità di vigilanza e la performance individuale ed organizzativa.

Al contrario, tale indennità non è cumulabile con l’indennità condizioni di lavoro.

Le risorse per il finanziamento dell’indennità di servizio esterno sono da reperire tra le disponibilità del Fondo risorse decentrate.

A tal proposito si evidenzia che l’Aran, con l’orientamento applicativo CFL41 del 3 aprile 2019, ha chiarito che per il finanziamento dell’indennità di servizio esterno è possibile utilizzare le risorse derivanti dai proventi delle violazioni stradali, di cui all’art. 208, commi 4, lett. c), e 5, del d.lgs. 285/1992.

Infatti, ai sensi dell’art. 56-quater, comma 1, lett. c), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 (erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale), i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 possono essere destinati, tra le altre, anche per l’erogazione “di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale”.

Stante la portata ampia e generale della suddetta destinazione, tali risorse, a parere dell’Aran, possono essere utilizzate anche per il finanziamento dell’indennità di servizio esterno, in quanto anche questo compenso, per le nuove e maggiori prestazioni cui si collega (implementazione dei servizi esterni di vigilanza), si può configurare come strettamente funzionale al conseguimento di quegli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

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