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Lombardia, del. n. 150 – Computo del tetto complessivo per il trattamento accessorio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla disciplina relativa ai limiti finanziari della spesa inerente il fondo per il trattamento accessorio del personale con riferimento alla cumulabilità dei fondi dedicati alle varie categorie di personale (di comporto, titolare di posizione organizzativa, dirigente, segretari comunali e provinciali) ai fini rispetto dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 150/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 maggio, hanno ribadito che nel computo del tetto di spesa previsto dal comma 2 dell’articolo 23 del d.lgs. 75/2017 rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio dall’ente destinate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell’ente medesimo.

Di conseguenza, per determinare l’ammontare complessivo del   trattamento accessorio del 2016, che costituisce il limite di spesa da rispettare, occorre considerare tutte le risorse destinate al trattamento accessorio per tutto il personale dell’’Ente (dipendenti, dirigenti e segretario comunale).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 150 – 19

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