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Gara telematica: la sottoscrizione con firma digitale non richiede l’allegazione del documento d’identità


Nelle gare telematiche, le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, sono valide anche senza l’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2493 del 16 aprile 2019.

Il comma 1 dell’articolo 65 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) stabilisce che “le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato (…)”.

Tale disposizione non subordina in alcun modo il riconoscimento di tale validità alla condizione che l’apposizione della firma digitale sia accompagnata dall’allegazione della copia del documento di identità.

Allo stesso modo, il comma 6, lettera b) del d.lgs. 82/2005 stabilisce che le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale, anche in questo caso non richiamando in alcun modo le ulteriori prescrizioni e formalità (invero, in tali ipotesi, non necessarie) richieste in via ordinaria per rendere dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 3 dell’articolo 38 del d.p.r. 445/2000.

Ne consegue che “l’apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, sia di per sé idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’articolo 38 del d.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4676 del 20 settembre 2013).

Leggi la sentenza
Consiglio di Stato Giur. III Sez. sent. n. 2493_2019


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