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Gara telematica: firma digitale ma senza copia del documento d’identità


E’ sufficiente la firma digitale per partecipare alla gara d’appalto telematica.

Grazie al particolare grado di sicurezza che connota la procedura telematica, infatti, non risulta necessario allegare la copia della carta d’identità del dichiarante per soddisfare i requisiti indicati nel regolamento sui contratti pubblici.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 4676 del 20 settembre 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una concorrente secondo cui il rispetto della normativa in tema di firma digitale non esenterebbe comunque il dichiarante dall’onere di allegare copia di un proprio documento d’identità.

Nel caso si specie la stazione appaltante aveva indetto una gara telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’aggiudicazione triennale del servizio di pulizia negli aeroporti.

I giudici amministrativi hanno ricordato che il comma 1 dell’articolo 65 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) stabilisce che “le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato (…)”.

La disposizione non subordina in alcun modo il riconoscimento di tale validità alla condizione che l’apposizione della firma digitale sia accompagnata dall’allegazione della copia del documento di identità.

Sempre secondo il Codice dell’Amministrazione digitale, la firma digitale si distingue dall’ordinaria firma elettronica per il particolare grado di certezza ed attendibilità che la caratterizza.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s), infatti, la “firma digitale” viene definita come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”).

Ne consegue che, le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale, senza ulteriori prescrizioni e formalità.

 

 


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