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Selezione interna per progressione economica: escluso l’accesso civico generalizzato


Non è possibile accedere tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti procedimentali ed endoprocedimentali che hanno portato alla definizione di una graduatoria per la progressione economica orizzontale del personale dipendente.

Questo quanto ribadito dal Garante della Privacy, con il provvedimento n. 48 del 28 febbraio 2019.

Nel caso di specie era stata presentata una richiesta di accesso volta a ottenere la determinazione di indizione e relativo bando di concorso di accesso alle p.e.o., l’atto di nomina della commissione esaminatrice delle candidature, nonché la graduatoria dei dipendenti e tutti gli atti procedimentali ed endoprocedimentali che avevano portato alla definizione della predetta graduatoria.

L’ente aveva negato l’accesso evidenziando che la selezione interna era riservata al personale assunto a tempo indeterminato (a cui l’istante non aveva titolo a partecipare) e rappresentando, inoltre, l’esistenza di un pregiudizio dei diritti e libertà dei dipendenti partecipanti alla selezione interna.

Diniego confermato dal Garante della Privacy che ha ribadito che la documentazione prodromica e funzionale all’approvazione di una graduatoria per la progressione economica orizzontale (ad eccezione del bando di concorso e dell’atto di nomina di commissione esaminatrice delle candidature) contiene dati e informazioni personali di diversa natura e specie, attinenti peraltro anche ad aspetti dettagliati della vita lavorativa e della moralità dei dipendenti pubblici partecipanti.

L’ostensione di tali documenti potrebbero derivare agli interessati, anche sul piano relazionale e professionale, ripercussioni negative sia all’interno dell’ambiente lavorativo, che all’esterno (si pensi, ad esempio, a eventuali prospettive di impiego a cui gli interessati potrebbero aspirare al di fuori dell’amministrazione, oppure alla possibile esposizione a condotte censurabili quali intimidazioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate), realizzando un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti interessati (la questione era già stata affrontata dal Garante nel provvedimento n. 231 del 18 aprile 2018 e n. 142 dell’8 marzo 2018).

A ciò si aggiunge che deve essere tenuta in adeguata considerazione la ragionevole aspettativa di confidenzialità riposta dai lavoratori impiegati presso l’ente, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel proprio fascicolo personale, quali le componenti della valutazione o comunque alle notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il personale dipendente e l’amministrazione.

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