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Gare: legittima la partecipazione della mandataria in concordato


L’impresa in concordato con continuità aziendale può partecipare alle gare in qualità di mandataria.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 491 del 3 aprile 2019.

L’articolo 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016 statuisce che devono essere escluse dalla partecipazione alle gare d’appalto, tra le altre, le imprese che si trovino in stato di concordato preventivo “salvo il caso di concordato con continuità aziendale” e “fermo restando quanto previsto dall’articolo 110” del medesimo Codice.

La norma quindi esclude dal novero delle circostanze espulsive, la procedura di concordato con continuità aziendale.

Tale disposizione si pone in contrasto con l’articolo 186 bis della legge fallimentare secondo cui alle imprese ammesse al concordato con continuità aziendale è interdetto partecipare alle gare d’appalto quali mandatarie di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Secondo i giudici toscani il conflitto tra le norme può essere risolto secondo il criterio cronologico.

La disposizione della legge fallimentare è venuta alla luce con il decreto legge 23 giugno 2012, n. 83 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

La norma di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici è invece venuta alla luce con il d.lgs. n. 50/2016 e, quindi, successivamente alla prima.

Pertanto, in base al criterio cronologico di soluzione dei conflitti tra norme, l’articolo 186 bis della legge fallimentare deve ritenersi implicitamente abrogato.

Si ricorda che in senso contrario si è espresso il Tar Piemonte con la sentenza n. 260 del 7 marzo 2019 secondo cui, pur in assenza di un esplicito coordinamento dell’art. 186 bis della legge fallimentare con il nuovo codice dei contratti pubblici, non vi è ragione alcuna per ritenere implicitamente abrogato il divieto a che una impresa in concordato sia mandataria di ATI.


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