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Basilicata, del. n. 16 – Indennità di funzione degli amministratori degli Enti Locali


Un sindaco ha chiesto un parere in merita alla corretta interpretazione della disciplina sul trattamento indennitario degli amministratori locali in particolare chiedendo se, ai fini dell’individuazione dell’indennità di funzione del Sindaco e degli altri amministratori comunali, si debba far riferimento alla classificazione demografica dell’Ente alla data di insediamento della Giunta o, invece, a quella rideterminata successivamente.

I magistrati contabili della Basilicata con la deliberazione 16/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 aprile, hanno ricordato che il consolidato orientamento della magistratura contabili, ai fini dell’individuazione dell’indennità di funzione del Sindaco e degli altri amministratori comunali, ancora la classificazione demografica dell’Ente al criterio “dinamico” indicato dall’articolo 156, comma 2, del Tuel, dovendosi tener conto, cioè, della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come risultante dai dati ISTAT (Sez. Autonomie, del. n. 7/2010, n. 24/2014 e n.  35/2016; sez. Piemonte. del. n. 94/2018).

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CC Sez. Controllo Basilicata del. n. 16 – 19


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