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Lombardia, del. n. 101 – Gestione dei servizi sociali e culturali: esternalizzazione


Un sindaco ha chiesto se il corrispettivo per un contratto di appalto con cui si esternalizza un servizio (nella specie servizio di assistenza sociale e di gestione della biblioteca) in precedenza gestito internamente con personale comunale assuma rilevanza, anche indirettamente, sul piano della spesa per il personale dello stesso Ente.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 101/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 aprile, hanno ribadito che l’eventuale costo sostenuto come corrispettivo verso enti che non sono soggettivamente riconducibili all’Amministrazione non può, neanche pro quota e indirettamente, qualificarsi come spesa per il personale, ma, a seconda della natura dell’attività commissionata, rileva come spesa corrente o in conto capitale per beni o servizi.

In altri termini, il corrispettivo di un contratto di appalto, anche se ad alto tasso di incidenza di manodopera e salvo non si tratti di fattispecie elusiva, non configura direttamente una spesa per il personale (Corte dei conti Emilia, del. n. 86/2018).

Tuttavia, l’esternalizzazione di un servizio precedentemente erogato dal Comune assume diretta rilevanza sull’organizzazione del personale dell’Ente e sulla relativa spesa.

Come osservato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 16/2016 “l’esternalizzazione di un servizio deve essere attuata dall’ente nel quadro di misure di programmazione ed organizzazione in grado di assicurare, nell’ambito della generale riduzione della spesa corrente, anche la riduzione delle spese di personale….Infatti, tale modalità organizzativa, fisiologicamente, deve generare una contrazione della spesa di personale, in relazione ad attività non più svolte all’interno dell’ente”.

L’esternalizzazione, dunque, si configura come una scelta organizzativa e gestionale che può essere razionalmente perseguita solo ove non sia foriera di una duplicazione di spese: pertanto, al trasporto all’esterno dei costi di produzione del servizio prima prodotto in house, deve corrispondere un risparmio superiore al corrispettivo per l’outsourcing.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 101 – 19


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