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Accesso civico generalizzato a documenti e informazioni processuali


Il diritto di accesso civico generalizzato non si può estendere a documenti o informazioni che non sono detenute dalla pubblica amministrazione oppure sono detenute da amministrazioni diverse da quella interrogata dall’interessato.

Inoltre, tale diritto non è riconosciuto dall’ordinamento per controllare l’attività dei privati o i rapporti tra essi intercorrenti, in quanto funzionale al controllo sull’attività dell’amministrazione generalizzato e diffuso sull’attività delle pubbliche amministrazioni.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 4122 del 28 marzo 2019.

Nel caso di specie il Garante per la protezione dei dati personali non aveva accolto una richiesta di accesso, presentata da un giornalista professionista, avente ad oggetto la documentazione relativa ad un contenzioso civile nell’ambito del quale l’Autorità garante era stata contrapposta alla Rai Radiotelevisione italiana.

L’interessato aveva chiesto di accedere, in particolare, alla memoria di costituzione, alla sentenza definitiva del giudizio, all’ammontare delle spese e ai documenti contabili di liquidazione degli onorari agli avvocati incaricati.

Ciò al dichiarato fine di verificare i rapporti professionali tra i due avvocati difensori dell’Autorità.

L’Autorità garante aveva negato l’accesso in considerazione del fatto che gli atti processuali, memoria di costituzione e sentenza definitiva, sono soggetti a specifiche regole, inderogabili dalla disciplina in materia di accesso civico, e che il diritto di accesso è escluso nei casi di segreto professionale, con riferimento agli atti che attengono al diritto di difesa in un processo (tra cui rientrano gli atti relativi al rapporto con gli avvocati difensori).

Il Tar ha confermato il diniego all’accesso ai documenti e alle informazioni richieste evidenziando che il diritto di accesso civico generalizzato, denominato anche accesso universale, non si può estendere a documenti o informazioni che non sono detenute dalla pubblica amministrazione oppure sono detenute da amministrazioni diverse da quella interrogata dall’interessato.

Di conseguenza, la richiesta di accesso ai documenti e alle informazioni processuali (sentenza definitiva del giudizio e memoria difensiva presentata) in quanto detenute e disponibili, nei limiti consentiti dalla legge, presso l’ufficio giudiziario che ha definito la controversia, avrebbe dovuto essere presentata al Tribunale.

Inoltre, come evidenziato dai giudici amministrativi, affinché il diritto di accesso civico generalizzato sia esercitabile, in ogni caso, è necessario che sia funzionale allo scopo stabilito dalla legge, ravvisabile nel controllo generalizzato sul buon andamento della pubblica amministrazione e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Il diritto di accesso civico generalizzato non è invece riconosciuto dall’ordinamento per controllare l’attività dei privati o i rapporti tra essi intercorrenti.

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