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Gare: illegittima la rivalutazione dell’offerta tecnica da parte del seggio di gara


Il Seggio di gara non può intromettersi nell’attività valutativa delle offerte tecniche che costituisce prerogativa riservata alla Commissione giudicatrice.

Questo il principio ribadito dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 1477 del 18 marzo 2019.

Nel caso di specie, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, un concorrente aveva inviato alla stazione appaltante un’istanza di revisione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, lamentando la non corretta valutazione svolta dalla Commissione.

Il seggio di gara, in accoglimento delle doglianze formulate, senza rimettere gli atti alla Commissione Tecnica, aveva provveduto direttamente alla rivalutazione dell’offerta tecnica, alla rideterminazione dei punteggi e, dunque, alla riformulazione della graduatoria.

Come ribadito dai giudici amministrativi, nelle procedure ad evidenza pubblica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre distinguere il ruolo del Seggio di gara, chiamato ad un’attività di mero accertamento, priva di ogni connotato discrezionale, da quello della Commissione, preposta all’effettuazione di valutazioni tecnico-discrezionali, senza che sia possibile l’ingerenza della prima nell’attività valutativa che costituisce prerogativa riservata alla seconda (Tar Lombardia, Milano, sent. n. 1549/2017; Tar Lombardia, Brescia, sent. n. 906/2018).

La valutazione delle offerte tecniche, infatti, si compendia nell’apprezzamento, massima espressione della discrezionalità tecnica, degli elementi tecnici delle singole offerte e nell’attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente indicati, sicché deve essere svolta necessariamente dalla commissione giudicatrice, ovvero dall’organo tecnico munito della necessaria preparazione, competenza ed esperienza professionale nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

Tenuto conto che l’illegittima rivalutazione dell’offerta tecnica ad opera del Seggio di gara era stata effettuata dopo l’apertura delle offerte economiche, con conseguente violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e della trasparenza dell’azione amministrativa, i giudici amministrativi hanno annullato tutti gli atti di gara, ai fini della rinnovazione dell’intera procedura.


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