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Gare: il Rup non può “correggere” i giudizi della commissione giudicatrice


Il RUP che, in sede di verifica della proposta di aggiudicazione, rilevi la carenza di un requisito ritenuto essenziale per l’ammissibilità dell’offerta, è tenuto a riconvocare la commissione giudicatrice per il rinnovo dell’attività di valutazione.

Se, infatti, il giudizio è, nella fisiologia del procedimento di gara, demandato alla Commissione, che deve accertare il possesso del requisito e attribuire il relativo punteggio, il contrarius actus non può che essere demandato alla Commissione stessa.

Questo il principio ribadito dal Tar Lombardia, Brescia, con la sentenza n. 906 del 25 settembre 2018.

Nel caso di specie il RUP, dopo aver richiesto il parere di un esperto esterno, aveva escluso l’operatore economico aggiudicatario ritenendo che il prodotto offerto non possedesse tutti i requisiti essenziali richiesti.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, considerato che la commissione tecnica, nel proprio verbale, aveva affermato il contrario, a fronte del dubbio emerso dopo l’aggiudicazione, il RUP, anziché chiedere un parere terzo per confutare l’affermazione della commissione tecnica, avrebbe dovuto annullare l’aggiudicazione provvisoria disposta e riconvocare la commissione di gara per il

riesame delle precedenti valutazioni, sì da consentire alla stessa la valutazione dell’ammissibilità dell’offerta.

La funzione della Commissione di una gara di appalto, infatti, si esaurisce soltanto con l’approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell’amministrazione appaltante e, cioè, con il provvedimento di aggiudicazione definitiva: nel periodo intercorrente tra tali atti, è sempre consentito alla commissione giudicatrice di rivedere il proprio operato correggendo gli errori in cui sia eventualmente incorsa (Consiglio di Stato, sez. III, 11/01/2018 n. 136).

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