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Appalti: i preventivi di spesa sono esclusi dall’accesso civico c.d. “generalizzato”


I preventivi di spesa richiesti dall’amministrazione ai fini dell’affidamento del servizio, in quanto documenti afferenti alla “procedura di affidamento ed esecuzione” dei contratti pubblici, sono esclusi dall’accesso civico c.d. “generalizzato”.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia, Milano, con la sentenza n. 630 del 25 marzo 2019.

Nel caso di specie l’ente non aveva accolto una richiesta di accesso avente ad oggetto i “preventivi di spesa per i servizi di assistenza legale” per il recupero dell’evasione ed elusione tributaria richiamati nella determina dirigenziale di affidamento del servizio.

Il Tar ha confermato l’operato dell’amministrazione ribadendo che l’accesso agli atti concernenti la procedura di affidamento e la fase di esecuzione dei contratti pubblici è oggetto di una disciplina ad hoc, costituita dalle apposite disposizioni contenute nell’articolo 53 del Codice dei contratti pubblici e, ove non derogate, da quelle in tema di accesso ordinario recate dalla legge n. 241 del 1990.

In tale ambito non trova perciò applicazione l’istituto dall’accesso civico c.d. “generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 (Tar Emilia Romagna, Parma, 18 luglio 2018, n. 197; Tar Marche, 18 ottobre 2018, n. 677; Tar Lazio, 14 gennaio 2019, n. 425).

Di conseguenza, per ottenere copia degli atti relativi ai procedimenti di appalto delle pubbliche amministrazioni, l’interessato deve presentare una richiesta motivata ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241/1990, dimostrando di avere un interesse diretto, concreto e attuale “corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.


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